- Assicura autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente il criterio della spesa storica.
- fissa i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, disciplina l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
- disciplina i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni.
COSTI STANDARD
Tra i primi decreti legislativi da approvare c'è quello che "contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni".
COMMISSIONE BICAMERALE
Viene istituita una Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale. Trenta i membri, tra deputati e senatori, affiancata da un comitato ad hoc delle autonomie locali, di cui faranno parte dodici membri.
COMMISSIONE TECNICA PARITETICA
Ha il compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale.
LOTTA ED EVASIONE FISCALE
Il ddl prevede il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto dell'evasione fiscale e l'individuazione di adeguati meccanismi diretti a coinvolgere regioni ed enti locali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale.
FISCO REGIONALE
Le Regioni disporranno di tributi e di compartecipazioni erariali, in prioritaria all'IVA, per fiannziare le spese per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza.
PATTO DI CONVERGENZA
Via libera alle misure che riguardano il "patto di convergenza" e il patrimonio degli enti locali".
FONDO PEREQUATIVO
Stabilito il funzionamento del fondo perequativo. E' previsto, tra l'altro, un periodo transitorio di cinque anni in cui attuare progressivamente il passaggio dal finanziamento della spesa storica al finanziamento dei costi standard ed alla perequazione della capacità fiscaloe per abitante, oltre ad un ulteriore periodo transitorio di cinque anni in cui lo Stato può contribuire alle spese di regioni in cui "emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità" del nuovo assetto finanziario.
CITTA' METROPOLITANE
Salgono a nove le città metropolitane, che sono: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. In esse non sono comprese le aree metropolitane delle regioni a statuto speciale (Trieste, Palermo, Catania, Messina e Cagliari). Con l'istituzione della ciattà metropolitana la Provincia "cessa di esistere".
